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Articolo 41 comma 6   Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Non applicabile ai Conservatori

Articolo 32 comma 2 lettera b)   Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Si è in attesa di indicazioni sull'applicabilità di tale previsione ai Conservatori.

Articolo 32 comma 2 lettera a)   Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati:

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Si è in attesa di indicazioni sull'applicabilità di tale previsione ai Conservatori.

Art. 32, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
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