Altri contenuti - Registro degli accessi

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Art. 5, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
Art. 2, comma 9-bis, Legge 241/1990:
L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
Art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
 
 
Diritto di accesso a dati e documenti detenuti dalla Pubbliche Amministrazioni

Premessa
L’istituto dell’accesso civico, già previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è stato significativamente modificato dalle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (correttivo sia del D.Lgs. 33/2013, sia della Legge 190/2012), che ha introdotto l’accesso civico generalizzato.
Per effetto delle suddette modifiche, occorre distinguere tra le seguenti tipologie di accesso:
Accesso Civico “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013)
É esercitabile da chiunque, senza alcuna limitazione dal punto di vista della legittimazione e senza obblighi di motivazione, nei casi in cui non risultino presenti nei siti web delle amministrazioni quei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e consiste nel diritto di richiederne la pubblicazione.

Accesso Civico generalizzato (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013)
É esercitabile da chiunque, senza alcuna limitazione dal punto di vista della legittimazione e senza obblighi di motivazione, e consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 essendo finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Dal punto di vista oggettivo l’accesso generalizzato è tendenzialmente onnicomprensivo, con la sola esclusione dall’accesso dei dati e dei documenti la cui pubblicazione/divulgazione configuri un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici e/o privati indicati dall’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.  
Entrambi gli accessi devono essere utilizzati esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza degli uffici Conservatorio di Musica di Pescara.
Distinto dalle due predette forme di accesso civico è l’istituto dell’Accesso documentale o procedimentale di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ossia il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi: per l’esercizio di tale diritto il richiedente (tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi) deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso.

GUARDA LE SLIDES INFORMATIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 


Modalità di esercizio dell’accesso civico “semplice” nel Conservatorio di Pescara
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
La richiesta
La richiesta è gratuita e può essere presentata utilizzando il modulo disponibile in questa pagina per il download.
La richiesta, indirizzata al Responsabile della trasparenza individuato nella persona del direttore del Conservatorio, potrà essere inoltrata con le seguenti modalità:
- via email, alla casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla casella di posta elettronica certificata (PEC): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- a mano, mediante consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento del pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Si precisa che nei casi di trasmissione della domanda non sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento, quindi per PEO, PEC o fax si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD).
In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e trasmesse insieme alla copia del documento d'identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato doc - formato pdf)

 Il procedimento
Dopo aver ricevuto la richiesta e verificatane la fondatezza, il Responsabile della trasparenza provvede a veicolarla all’Ufficio competente detentore dei dati, che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto (l’indirizzo della pagina web).
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il referente ne informa comunque il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.
Nel caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato in base a quanto disposto dall'art. .2, co. 9-ter della l. 241/1990, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui allo stesso art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
Scarica il modulo di richiesta di accesso civico al Titolare del Potere Sostitutivo (formato doc - formato pdf)


Modalità di esercizio dell’accesso civico “generalizzato” (FOIA - Freedom of Information Act) nel Conservatorio di Pescara

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)

La richiesta
La richiesta è gratuita e può essere presentata utilizzando il modulo disponibile in questa pagina per il download.
Essa non deve essere motivata ma occorre identificare, laddove possibile in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; nel caso di richieste di accesso civico generiche formulate in termini talmente vaghi da non consentire l’identificazione dell’oggetto della richiesta, il Conservatorio provvederà a richiedere precisazioni e chiarimenti al fine di giungere ad una definizione dell’oggetto della domanda prima di dichiararla inammissibile.
L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.
La richiesta, indirizzata all’Ufficio competente per materia che detiene i dati, le informazioni o i documenti o, in alternativa, all’Ufficio Protocollo, potrà essere inoltrata con le seguenti modalità:
- via email, alla casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o alla casella di posta elettronica certificata (PEC): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
- a mano, mediante consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento del pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Si precisa che nei casi di trasmissione della domanda non sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento, quindi per PEO, PEC o fax si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD).
In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide nei seguenti casi:

  1. a) se sono sottoscritte e trasmesse insieme alla copia del documento d'identità;
  2. b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
  3. c) se sono sottoscritte con firma digitale;
  4. d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato doc - formato pdf)

 Il procedimento
Dopo aver ricevuto in assegnazione la richiesta, l'Ufficio competente per materia che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine il Conservatorio provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).
Se il diniego o differimento all’accesso è motivato dalla tutela di interessi privati (ex art. 5-bis comma 2) il Responsabile seguirà le disposizioni, previste dal D.Lgs. 33/2013 novellato e dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, che prevedono l’interessamento del Garante per la protezione dei dati personali (che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta).
Avverso la decisione dell’U.O. chiamata a decidere sull’istanza, o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente potrà esperire i rimedi previsto all’art. 5 co. 7 del DLgs 33/2013 novellato (Ricorso al TAR).  

Scarica il modulo di richiesta di riesame (formato doc - formato pdf)

Normativa di riferimento

Modulistica
modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato doc - formato pdf)
modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato doc - formato pdf)
modulo di richiesta di accesso civico al Titolare del Potere Sostitutivo (formato doc - formato pdf)
modulo di richiesta di riesame (formato doc - formato pdf)
comunicazione ai soggetti interessati (uso interno) (formato doc - formato pdf)
provvedimento di diniego/differimento (uso interno) (formato doc - formato pdf)

Registro degli accessi

In questa sezione, con cadenza semestrale, viene pubblicato l'elenco delle richieste di accesso (agli atti, civico semplice, civico generalizzato) con l'indicazione dell'oggetto e della data della richiesta, del relativo esito con la data della decisione nonché una breve indicazione della motivazione in caso di rifiuto.

(in continuo aggiornamento)

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