Articolo 32 comma 2 lettera a) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati:
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Si è in attesa di indicazioni sull'applicabilità di tale previsione ai Conservatori.