CONSULENTI E COLLABORATORI

CONSULENTI E COLLABORATORI
Art. 15 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: (comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016):
         a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
        
b) il curriculum vitae;
        
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
       
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
     2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
      3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
     4.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
    5.
(comma abrogato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
Art. 15 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:
     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: (comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016):
         a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
        
b) il curriculum vitae;
        
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
       
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
     2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.(comma così modificato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
      3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
     4.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
    5.
(comma abrogato dall'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

 Sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, i dati relativi alle consulenze e alle collaborazioni  sono consultabili sul sito http://www.consulentipubblici.gov.it (selezionando il Conservatorio di Pescara) nel quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha istituito una banca dati in cui confluiscono tutte le informazioni relative all’Anagrafe delle Prestazioni (Dipendenti e Consulenti), comunicate tramite il sistema integrato Anagrafe delle prestazioni - Perla PA. Il Conservatorio per il primo anno di applicazione della nuova normativa in tema di obblighi di pubblicazione ex articolo 9bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha pubblicato gli elenchi anche in questa sezione. A partire dal 2019 i predetti elenchi sono consultabili solo al link sopra indicato.

 

ANNO 2024

ESPERTI E CONSULENTI ESTERNI

CONCERTI

SUPPORTO ALLA DOCENZA

DOCENTI ESTERNI

PIANISTI ACCOMPAGNATORI

MASTERCLASS/PROGETTI SPECIALI

ANNO 2019
ANNO 2018
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Area webmaster

Accedi

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me