Corte dei Conti

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Art. 31 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli  sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. (comma così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016)
 
In questa pagina sono pubblicati tutti gli eventuali rilievi della Corte dei Conti ancorchè non recepiti riguardante l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

 

Ad oggi non sono presenti rilievi.